Decreto Interministeriale n.131 del 18 dicembre 2002
Disposizioni sulla Determinazione degli Organici del Personale Docente per l’anno scolastico 2002/2003
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTI l’articolo 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché i decreti ministeriali 24 luglio 1998 n.331, e 6 agosto 1999, n. 200 riguardanti rispettivamente l’organico funzionale della scuola elementare e materna;
VISTO l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 che ha previsto l’attribuzione dell’autonomia scolastica alle scuole ed istituti di ogni ordine e grado;
VISTI l’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449 e l’articolo 26, comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n.448 concernenti l’assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni portatori di handicap;
VISTA la legge 20 gennaio 1999, n. 9 contenente disposizioni per l’elevamento dell’obbligo di istruzione;
VISTA la legge 2 agosto 2001, n. 333, di conversione del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002;
VISTA la legge 28/12/ 2001, n. 488;
VISTI i decreti ministeriali 15 marzo 1997, n. 176 e 6 agosto 1999, n. 200 nelle parti relative ai parametri minimi contemplati per il funzionamento dei convitti e degli educandati di Stato, nonché alla definizione degli organici del personale educativo;
VISTI i titoli II e III del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, recanti disposizioni per la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n.141 recante norme sulla formazione delle classi con alunni in situazione di handicap;
VISTI il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma dell’organizzazione del Governo e il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347 contenente norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;
VISTO il decreto ministeriale 3 aprile 2000 n.105 concernente l’istituzione dell’organico funzionale in un campione limitato di scuole di istruzione secondaria di I e II grado;
VISTO il decreto ministeriale 26 giugno 2000 n. 234 recante norme in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della citata legge n488/01 "il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l’attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale";
INFORMATE le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;
PRESO ATTO dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente, nelle sedute del ____________ e del ____________;
DECRETA
Articolo 1
(Consistenza dotazioni)
1. La consistenza delle dotazioni organiche regionali per l’anno scolastico 2002/2003 è quella riportata nelle tabelle "A", "B", "C", "D" e "E", costituenti parte integrante del presente provvedimento. Tale consistenza, definita in base alla previsione dell’entità della popolazione scolastica, effettuata anche con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap, tiene conto del grado di densità demografica di ciascuna provincia, della distribuzione della popolazione stessa tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, nonché delle condizioni economiche e di disagio sociale delle province.
2. Le dotazioni di cui al comma 1 sono determinate, altresì, in relazione alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla distribuzione degli stessi nelle classi nonché, per la scuola elementare e la scuola materna, dalla configurazione degli organici funzionali, così come previsto rispettivamente dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e dal decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200.
3. Relativamente all’istruzione secondaria, le predette dotazioni organiche sono anche determinate con riguardo alle entità orarie dei curricoli relativi ad ogni ordine e grado di scuola, alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche e alla necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni di disagio.
Articolo 2
(Dotazioni provinciali)
1. I direttori generali degli uffici scolastici regionali, informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza. L’assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, in particolare con riguardo alle zone montane e alle piccole isole.
2. I direttori regionali, previa informativa alle organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione. Per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di particolare rilevanza didattica e/o sociale, i medesimi possono disporre l’accantonamento di un’aliquota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate.
3. Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali, nel limite dell’organico regionale assegnato. A tal fine, i dirigenti scolastici rappresentano al direttore generale regionale le esigenze definite nel piano dell’offerta formativa e ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a rigorosi criteri di razionalità e di contenimento della spesa..
4. I direttori regionali assicurano il rispetto dei contingenti definiti nelle tabelle allegate. Nel caso in cui le proposte dei dirigenti scolastici comportino un numero di posti eccedente rispetto a tali contingenti, i medesimi direttori regionali operano una approfondita ricognizione e verifica delle modalità di costituzione delle classi, con particolare riguardo a quelle intermedie e a quelle finali: le classi intermedie possono essere accorpate ove si preveda che funzioneranno con un numero di alunni inferiore alla media indicata dal decreto ministeriale n. 331/98; parimenti può procedersi all’accorpamento delle classi finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo comunque cura di non frazionare il gruppo classe. I direttori stessi, inoltre, possono adottare ulteriori soluzioni di carattere organizzativo che si rivelino compatibili con le specificità dei contesti interessati e siano coerenti con gli obiettivi formativi.
Articolo 3
(Insegnamento della lingua straniera nell’istruzione primaria)
1. L’insegnamento della lingua straniera è assicurato, prioritariamente, nell’ambito delle dotazioni organiche, nelle classi del secondo ciclo della scuola elementare. I dirigenti scolastici in conformità delle disposizioni contenute nell’art.22, comma 5, della legge n.448/2001, utilizzano i docenti specializzati in servizio nella scuola. In via subordinata possono essere attivati altri posti da finalizzare, ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 28 giugno 1991, alla diffusione di tale insegnamento in ragione di sei o sette classi per ciascun insegnante elementare specialista.
Articolo 4
(Istruzione secondaria)
1. Al fine della piena valorizzazione dell’autonomia e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese le eventuali sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali e di quelle connesse all’integrazione degli alunni portatori di handicap.
2. Per l’ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all’interno di ciascuna sede principale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi della stessa scuola. In presenza di docente titolare su una delle sedi sopraindicate, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità è assegnata sull’una o sull’altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità va attribuita sulla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, sulla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.
3. Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.
4. Gli spezzoni residui dopo la formazione dei posti di cui ai commi precedenti sono utilizzati prioritariamente, ove possibile, per ricondurre fino alla concorrenza delle diciotto ore i posti d’insegnamento costituiti con orario settimanale inferiore, anche individuando moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, purché sia salvaguardata l’unitarietà dell’insegnamento di ciascuna disciplina.
5. Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in vigore.
6. Prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, i dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti, attribuiscono ai docenti in servizio nell’istituzione, con il loro consenso, ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario obbligatorio, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
7. A decorrere dall’anno scolastico 2002/2003, sono disapplicate le disposizioni di cui al decreto 3 aprile 2000, n. 105, concernente l’attuazione dell’organico funzionale in un numero limitato di istituzioni scolastiche dell’istruzione secondaria. La dotazione organica delle istituzioni scolastiche interessate viene gradualmente ricondotta nella configurazione originaria in relazione alle disponibilità di posti vacanti; tali posti vengono soppressi se non coperti da docenti titolari e sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità.
Articolo 5
(Sezioni ospedaliere)
1. Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell’istruzione secondaria superiore, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all’ art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le ulteriori aree di indirizzo, è effettuata esclusivamente nella fase di adeguamento dell’organico alla situazione di fatto.
Articolo 6
(Dotazione organica di sostegno)
1. La dotazione organica dei posti di sostegno per l’integrazione degli alunni portatori di handicap è determinata secondo le entità riportate nella tabella E costituente parte integrante del presente provvedimento.
2. I direttori generali regionali determinano la dotazione per ciascun grado di istruzione, definendo l’organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nella colonna A della tabella E.
Nell’ambito dei contingenti assegnati i direttori regionali assicurano la distribuzione degli insegnanti di sostegno, correlata alla effettiva presenza di alunni portatori di handicap.
3. Sulle ulteriori disponibilità corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione complessiva e quelli di cui al comma 2, nonché sui posti attivati in deroga ai sensi dell’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’articolo 26 comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Articolo 7
(Organizzazione didattica)
1. Nell’ambito delle risorse complessivamente assegnate i dirigenti scolastici, col responsabile coinvolgimento delle varie componenti scolastiche, adottano le soluzioni organizzative più idonee per l’impiego ottimale delle risorse, avvalendosi degli strumenti offerti dall’autonomia scolastica, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
Articolo 8
(Istituzioni educative)
1. Per effetto di quanto contemplato dall’articolo 4 ter della legge 20 agosto 2001, n. 333, concernente l’unificazione dei ruoli provinciali del personale educativo maschile e femminile, la consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili, nonché delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali è determinata in base alla somma del numero dei convittori e delle convittrici, nonché con riguardo al numero complessivo dei semiconvittori e delle semiconvittrici.
2. Entro il limite massimo di personale individuato per effetto del conteggio di cui al comma 1, i competenti dirigenti delle istituzioni educative definiscono la ripartizione dei posti da assegnare, distintamente, al personale educativo maschile e a quello femminile.
3. Le dotazioni organiche degli istitutori e delle istitutrici sono determinate rapportando il totale dei convittori e delle convittrici ed il totale dei semiconvittori e delle semiconvittrici, di cui al comma 1, ai sottoelencati parametri:
1) in presenza di convittori e/o convittrici
a) con almeno trenta convittori: cinque posti
b) con almeno trenta convittrici: cinque posti;
c) per ogni ulteriore gruppo di otto convittori e/o convittrici: un posto;
d) per ogni gruppo ulteriore di sedici semiconvittori e/o semiconvittrici: un posto;
e) con almeno venti convittori o convittrici ed almeno trenta semiconvittori e/o semiconvittrici: sei posti;
f) per ogni gruppo di ottanta convittori e/o convittrici è aggiunto un posto oltre quelli di cui alla lettera c).
2) in assenza di convittori e/o convittrici
a) con almeno cinquanta semiconvittori e/o semiconvittrici: quattro posti;
b) per ogni gruppo ulteriore di sedici semiconvittori e/o semiconvittrici: un posto.
4. Qualora l’istituzione educativa sia unica in ambito regionale, i posti di istitutore o istitutrice possono essere assegnati anche in deroga al numero dei convittori e delle convittrici stabilito ai punti 1a, 1b e 2a. Per quel che concerne la fattispecie di cui al punto 2a, la dotazione organica è costituita esclusivamente da un’unità di personale educativo per ogni gruppo di sedici semiconvittori e/o semiconvittrici.
5. Per le istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti che non beneficiano della deroga prevista al comma precedente le dotazioni organiche sono raddoppiate.
Articolo 9
(Gestione della situazione di fatto)
1. Ai sensi del decreto legge n.255/2001, convertito nella legge n. 333/2001, solo in caso di inderogabili necessità legate all’aumento effettivo del numero degli alunni, da valutare secondo la normativa in vigore e, in particolare, secondo i criteri ed i parametri di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331,come modificato e integrato dal presente decreto, i dirigenti scolastici possono disporre, con apposito provvedimento motivato, incrementi del numero delle classi dell’istruzione primaria e dell’istruzione secondaria, eventualmente indispensabili. I posti e gli spezzoni di orario derivanti da detti incrementi non modificano il numero e la composizione dei posti e delle cattedre, anche costituite tra più scuole, così come determinati nell’organico.
2. Le variazioni di cui al comma 1 sono comunicate immediatamente e comunque non oltre il 10 luglio al competente direttore regionale per la copertura dei posti e degli spezzoni di orario che non sia possibile coprire con risorse interne alla stessa istituzione scolastica.
3. Nel limite della dotazione provinciale, o in presenza di personale in esubero, possono essere attivati ulteriori posti, al fine di consentire la realizzazione delle condizioni di funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attività inerenti i corsi di istruzione per adulti previsti dall’ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001.
4. L’istituzione e la copertura dei posti di sostegno di cui alla colonna B della tabella "E" nonché di quelli di cui all’articolo 6 , comma 3 del presente decreto è effettuata a cura dei direttori regionali entro il 31 luglio. Decorso tale termine l’assunzione del personale sui posti di cui al presente comma è disposta dal competente dirigente scolastico cui è attribuita, altresì, l’eventuale istituzione di ulteriori posti da attivare esclusivamente a seguito di inderogabili esigenze, determinatesi successivamente alla data del 31 luglio.
5. I posti attivati dai dirigenti scolastici, per effetto del comma 4, devono costituire oggetto di motivato provvedimento, da notificare al competente ufficio scolastico regionale.
Articolo 10
(Verifica e monitoraggio)
1. Gli uffici regionali effettuano il monitoraggio in itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto al fine di assicurare la rispondenza delle dotazioni stesse agli obiettivi formativi nel rispetto dei contingenti di posti assegnati. I medesimi uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell’anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi delle classi e dei posti, compresi quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti delle effettive inderogabili necessità.
2. Presso l’amministrazione centrale è istituita un’apposita struttura con il compito di assicurare la verifica costante dell’andamento delle operazioni, anche sotto il profilo dell’incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia.
Articolo 11
(Scuole di lingua slovena)
1. Con proprio decreto il direttore generale dell’ufficio regionale del Friuli Venezia Giulia definisce le dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole di lingua slovena nei limiti delle dotazioni regionali.
Articolo 12
(Oneri finanziari)
1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle "A", "B", "C" "D" e "E" gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20.